La rinuncia allo status di obiettore di coscienza

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La rinuncia allo status di obiettore di coscienza

Al tempo in cui si svolgeva il servizio militare di leva, in Italia, chi non voleva partire per la “naja” poteva dichiararsi obiettore di coscienza e servire il proprio Paese con il servizio civile. Lo status di obiettore di coscienza, tuttavia, è preclusivo sia all’attività lavorativa in determinati ambiti (pensiamo ai concorsi per entrare in polizia, carabinieri, polizie locali), sia al rilascio di autorizzazioni in materia di armi. È possibile correggere questo status e, di conseguenza, essere autorizzati all’acquisto di armi e munizioni pur avendo svolto il servizio civile? La risposta è sì.

La rinuncia allo status di obiettore di coscienza è stata prevista per la prima volta con legge n. 230 del 1998 e integrata dal codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L’articolo 636 del suddetto decreto legislativo, in particolare, consente di rinunciare allo status di obiettore di coscienza a patto che siano trascorsi almeno 5 anni dal collocamento in congedo secondo le norme previste per il servizio di leva (e ci siamo, visto che la leva è stata sospesa da molto più tempo), “presentando apposita dichiarazione irrevocabile presso l’Ufficio nazionale per il servizio civile che provvede a darne tempestiva comunicazione alla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati”. Il modulo è disponibile on-line all’indirizzo QUI e va inviato mediante raccomandata, unitamente a una copia di un documento valido di identità, al Dipartimento per le politiche giovanili e del servizio civile universale, via della Ferratella in Laterano 51 – Roma, presso il Centro accettazione postale di via dell’impresa 89, 00186 Roma.

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Fonte: armietiro
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