Il ddl Verini (del 2019) cambia pelle e fa un passo avanti

Armi da tiro news da Armi e Tiro

Il ddl Verini (del 2019) cambia pelle e fa un passo avanti

È stato assegnato lo scorso 8 settembre alla Commissione permanente affari costituzionali della camera il ddl 1737, che il deputato del Pd Walter Verini aveva presentato nell’aprile 2019 in materia di restrizioni al possesso legale di armi. Come ricorderete, il testo originario del ddl (fornitoci dalla stessa segreteria del deputato) conteneva indicazioni che definire vessatorie per il settore è un delicato eufemismo. Il testo, tuttavia, che fino a pochi giorni fa continuava a non essere disponibile sul sito istituzionale di ricerca del Senato, nella sua formulazione definitiva risulta diverso e “fuso” in parte con i contenuti del ddl 3218, presentato lo scorso 22 luglio.

In particolare, risulta mutuato dal ddl 3218 l’obbligo di comunicazione del fatto che si sta per avere la disponibilità di un’arma a “familiari, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, all’altra parte dell’unione civile, anche se cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva”. È interessante notare che l’obbligo di comunicazione venga fatto ricadere sull’ufficio di polizia competente e non sul cittadino richiedente il porto d’armi. Come possa fare l’ufficio di polizia a sapere quali “stabili relazioni affettive” abbia avuto il cittadino (e quanto indietro nel tempo? Non è previsto un limite…) è cosa che riguarda probabilmente i profeti e gli indovini, piuttosto che la politica, visto che evidentemente nelle “stabili relazioni affettive” non è obbligatorio che si sia verificata una coabitazione nel medesimo indirizzo di residenza.

Visita medica, ovviamente, portata a un anno per tutti i detentori di armi (dagli attuali cinque), con l’obbligo di farsi rilasciare il certificato da una commissione medica della Asl composta da tre medici di cui almeno uno specializzato in neurologia e psichiatria, per chi richieda il nulla osta e per chi possieda un porto d’armi “per uso sportivo” che non sia iscritto “a una federazione sportiva o a una associazione convenzionata, che dimostrino di svolgere attività sportiva con l’utilizzo di armi”.

Il limite temporale entro il quale presentare la denuncia di acquisto di un’arma viene portato da 72 a 12 ore, si prevede che chiunque richieda un porto d’armi o un nulla osta debba frequentare (un corso teorico e pratico di formazione all’uso delle armi” che dovrà essere individuato dal ministero dell’Interno di concerto con ministro della giustizia e della salute, così come “le qualifiche professionali dei soggetti preposti alla formazione e al rilascio dell’attestato finale”.

Ritorna in auge anche la famosa idea della tassa annuale, non inferiore a 200 euro, per i meri detentori di armi, cioè per i soggetti che non siano in possesso di un porto di fucile per caccia, tiro a volo (ma anche, a questo punto, per chi abbia il porto di pistola per difesa).

 

Che dire?
È una lettura tra il surreale e il drammatico, con quest’ultimo termine ci riferiamo alle evidenti lacune palesate dai firmatari di questo provvedimento nel redigere un atto normativo di rango nazionale. L’indicazione relativa alle “stabili relazioni affettive” (definizione del tutto fumosa giunta agli onori delle cronache nei mesi scorsi, con le indicazioni del governo per il contrasto al contagio dell’emergenza Covid) non si capisce a quale definizione giuridica faccia riferimento, la mancanza di una indicazione di limite temporale rispetto a quanto andare a ritroso, contempla che debbano potenzialmente essere avvisati del fatto che il cittadino stia prendendo il porto d’armi, tutte le fidanzate o i fidanzati che possa aver avuto dal compimento dei 18 anni in avanti, senza peraltro che l’autorità di pubblica sicurezza (in capo alla quale competerà questo adempimento) abbia gli strumenti per identificarli e trovarli. Ma l’hanno mai riletto, il testo, prima di consegnarlo al parlamento nazionale?

L’obbligo di visita annuale per tutti i detentori di armi, comporta in pratica la quintuplicazione delle visite annuali che competeranno sia ai “vecchi” medici designati, sia alle “nuove” commissioni: è verosimile attendersi la completa paralisi del sistema. Sarebbe anche utile sapere se qualcuno si sia preoccupato di verificare che in Italia vi sia, nel servizio sanitario nazionale, un numero sufficiente di specialisti di neurologia e psichiatria per costituire e mantenere le suddette commissioni. A giudicare dalla grossolanità del testo, abbiamo timore che questa verifica non sia stata minimamente svolta. Saremo ovviamente lieti di essere smentiti.

La terminologia utilizzata è a dir poco agghiacciante nella vaghezza e imprecisione dei contenuti: la “licenza per uso sportivo” non esiste, in realtà è la licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del Tiro a volo; che cosa sono poi le “associazioni convenzionate”? Convenzionate con chi? Come si fa a “dimostrare di svolgere attività sportiva con l’utilizzo di armi”?

Lo sanno, i firmatari del ddl, che il “corso di formazione all’uso delle armi” esiste già e viene svolto dalle sezioni del Tiro a segno nazionale? Che fine dovrà fare a questo punto il corso già esistente, rispetto a quello di nuova istituzione? Sarà un doppione?

Quale è lo scopo, in termini di sicurezza sociale, nel restringere il periodo entro il quale presentare la denuncia di acquisto dell’arma a 12 ore soltanto? Se un cacciatore o tiratore sportivo va alle 16 a comprare un’arma in armeria, lo sanno i firmatari del ddl che nessun ufficio di Ps è aperto per ricevere la denuncia alle 4 del mattino (12 ore…)? Quindi, qual è lo scopo di introdurre un limite che non può essere rispettato (salvo ovviamente obbligare tutti ad avere una Pec)? È solo un giochino divertente, alle spalle di alcuni milioni di cittadini italiani?

Si può essere a favore delle armi o contro le armi: a tutti, indistintamente, preme il bene supremo della sicurezza dei cittadini. Ai cittadini italiani preme anche che i loro rappresentanti approccino problemi gravi e complessi, come quello della legislazione in materia di armi, con un briciolo di serietà e di competenza. Questo, oggi non si è visto.

Per scaricare e leggere il testo del ddl, CLICCA sull’allegato qui sotto.

 

1737

 

L’articolo Il ddl Verini (del 2019) cambia pelle e fa un passo avanti proviene da Armi e Tiro.

Fonte: armietiro
Il ddl Verini (del 2019) cambia pelle e fa un passo avanti