Guaritore denunciato per truffa, legittimo vietargli le armi

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Guaritore denunciato per truffa, legittimo vietargli le armi

Con sentenza n. 00134/2023 dell’11 gennaio 2023, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha respinto il ricorso di un cittadino al quale era stato respinto il rilascio del porto di fucile per Tiro a volo da parte della questura e disposto, dalla locale prefettura, il divieto di detenzione delle armi (per sé e per i famigliari conviventi) ex art. 39 Tulps, a causa di una denuncia nei suoi confronti per truffa e circonvenzione di incapace.

Il cittadino, tramite il suo legale, aveva motivato il ricorso osservando “di non aver mai posto in essere alcun raggiro, che le somme dategli dalla parte offesa erano solo il corrispettivo delle sue prestazione di guaritore, che il reato contestato di circonvenzione di incapace è stato archiviato e di essere solo indagato per il reato di truffa” (reato per il quale, peraltro, il tribunale nel 2021 aveva disposto condanna) e che “la condanna non concerne reati commessi mediante l’uso delle armi”.

Il tribunale ha respinto il ricorso, argomentando che “La detenzione delle armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando invece un’eccezione al normale divieto, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività, ed essendo il giudizio che compie l’Autorità di pubblica sicurezza conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti. Nel caso di specie, gli atti istruttori e la sentenza penale di condanna evidenziano che il ricorrente, presentandosi come “-OMISSIS-”, mediante artifizi e raggiri consistiti nell’indurre la vittima, “persona affetta da depressione e problematiche di natura psichica”, a credere di essere affetta da “malocchio e fatture” e “nel promettere alla persona offesa che la avrebbe aiutata a risolvere i problemi inerenti la sua salute e quelli relativi alla ristrutturazione dell’abitazione, e nel prospettare mali ancora peggiori se non si fosse sottoposta ai rituali esoterici… si faceva consegnare dalla stessa, mediante consegna di denaro contante e ricariche Postepay la somma totale di euro 5.720” a compenso di “una rappresentazione grafica, un’ampolla ed un medaglione da indossare per allontanare il malocchio”. Le vicende di rilevanza penale appena richiamate sono state valutate dall’amministrazione nella loro oggettività e valgono a supportare il giudizio di inaffidabilità sotteso al provvedimento impugnato; invero, la natura dei fatti commessi, la loro gravità, la considerazione delle particolari condizioni della vittima, la perpetrazione della condotta in un arco temporale tutt’altro che limitato (da ottobre 2016 a febbraio 2018), la vicinanza temporale dei fatti rispetto al provvedimento impugnato sono elementi che integrano un quadro indiziario idoneo a palesare, secondo il criterio id quod plerumque accidit, che il ricorrente non presenta le condizioni di affidabilità necessarie per la detenzione delle armi. Il ricorrente sostiene che i fatti indicati non potevano assumere rilevanza ai fini del divieto di detenere armi, trattandosi di vicende non caratterizzate dall’abuso dell’arma; la tesi non può essere condivisa. La giurisprudenza ha chiarito che i provvedimenti di cui si tratta hanno natura cautelare e preventiva (ex multis, Cons. St., sez. III, 2 dicembre 2021, n. 8041), svolgendo una funzione anticipatoria della difesa della legalità, a tutela di interessi primari quali l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica; a fondamento del diniego all’uso delle armi non sussiste un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza del rischio di abusi che, peraltro, può considerarsi più stringente del primo (Cons. Stato, sez. III, 25 marzo 2019 n. 1972); pertanto, nel quadro dell’ampia discrezionalità riservata all’amministrazione nella materia in esame, assumono rilevanza anche fatti isolati, siano essi di rilevanza penale o vicende e situazioni personali significative, concretamente avvenute, “anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità all’uso delle stesse (cfr. già Cons. Stato, sez. III, n. 3979/2013; n. 4121/2014)”.

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Fonte: armietiro
Guaritore denunciato per truffa, legittimo vietargli le armi