Circolare ministeriale sul duplicato del porto d’armi

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Circolare ministeriale sul duplicato del porto d’armi

Con circolare 557/PAS/U/005506/10100.A(1) del 20 aprile, il ministero dell’Interno ha inteso fornire a tutti gli uffici di pubblica sicurezza la corretta prassi da adottare nel momento in cui un cittadino sia nella condizione di dover ottenere un duplicato del porto d’armi a causa di smarrimento, furto o deterioramento del libretto già rilasciato e ancora in corso di validità. Molti uffici, infatti, a fronte di questa esigenza chiedevano al cittadino di ripresentare tutti i documenti necessari al rinnovo, inclusi i certificati medici, rilasciando quindi di fatto un nuovo porto d’armi e non un duplicato di quello vecchio.

Con la circolare in oggetto, il ministero ha chiarito che questa prassi è illegittima e che, “in applicazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, al rilascio del duplicato debba provvedersi a richiesta dell’interessato, purché l’istanza in bollo, sia corredata della documentazione strettamente necessaria alla formazione del duplicato stesso, ovvero: della denuncia di smarrimento o di furto della licenza (in alternativa, qualora il duplicato sia richiesto per deterioramento della licenza, all’istanza dovrà essere allegata la licenza medesima); delle fotografie eventualmente necessarie; della marca da bollo da apporre sul duplicato della licenza; del pagamento del costo del libretto, se dovuto”.

La circolare specifica che “Il duplicato deve essere rilasciato con i medesimi contenuti e con validità temporale coincidente con quella del documento originale e, sul nuovo libretto, dovrà essere specificato che trattasi di duplicato in sostituzione di quello in precedenza rilasciato. Contrasterebbe, infatti, con il richiamato principio di proporzionalità dell’azione amministrativa il rilascio di una nuova licenza, avente decorrenza e validità dalla data del rilascio, che produrrebbe l’effetto di comprimere e ridurre in maniera arbitraria la fruizione del titolo rubato, deteriorato o smarrito, ancora in corso di validità al momento dell’evento denunciato”. 

Per leggere la circolare, CLICCA sull’allegato qui sotto.

Rilascio duplicato porto d’armi in caso di furto, smarrimento o deterioramento. Chiarimenti

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Fonte: armietiro
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